Lo statuto
1.1 È costituita, ai sensi dell’art. 36 cod. civile, l’associazione denominata “Associazione Movimento Identitario Cattolico per la tutela dell’identità cristiana e la difesa della Croce”, in breve MICAT e in seguito più brevemente indicata come “Associazione”, con sede in Roma, via Cassiodoro n. 10, 00193.
2.1 L’Associazione Movimento Identitario Cattolico per la tutela dell’identità cristiana e la difesa della croce è una libera Associazione che nasce ad opera di cittadini i quali, condividendo una visione cristiana della vita, si prefiggono di promuovere un impegno Sociale, Culturale e Civico dei propri associati al fine di riaffermare l’identità cristiana dell’Europa e la tutela e difesa della Croce.
2.2 L’Associazione si prefigge altresì di adoperarsi per concorrere alla formazione sociale, culturale e civica dei suoi iscritti e di quanti, esterni, vogliano concorrere al perseguimento dei suoi scopi attraverso le competenze e le conoscenze specifiche che sono fondamento e patrimonio culturale dell’Associazione.
2.3 Ai fini di conseguire gli scopi statutari espressi nei punti 2.1 e 2.2, l’Associazione si adopererà per:
- a) consolidare lo spirito associativo tra i suoi iscritti, attraverso tutte le iniziative che riterrà idonee;
- b) contribuire alla formazione di quanti, tra i propri iscritti, vogliano impegnarsi con una presenza concreta nei vari livelli rappresentativi della vita sociale, culturale e civica;
- c) monitorare sistematicamente le esigenze emergenti dal mondo cattolico e ricercare le figure istituzionali che possano dare risposte concrete a precisi progetti;
- d) organizzare incontri per formare i propri iscritti e convegni per partecipare, alla pubblica opinione, i contenuti delle iniziative e dei progetti dell’Associazione;
- e) Promuovere progetti e iniziative sociali e culturali, formare cooperative sociali ONLUS per il perseguimento degli scopi associativi.
2.4 l’Associazione non ha fine di lucro.
3.1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengano ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte d’Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
3.2 Per l’adempimento dei suoi compiti, l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
- a) contributi dei soci, degli enti e dei privati, da altri proventi derivanti dalle attività statutarie, da liberalità;
- b) proventi delle “quote associative” e delle eventuali quote integrative;
- c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti d’Enti pubblici, privati, Associazioni e soci;
- d) proventi derivanti da eventuali ed occasionali attività commerciali, determinate nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione.
3.3 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione in ogni caso denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano necessarie alla sua ordinaria o straordinaria gestione.
3.4 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3.5 in nessun caso, e quindi neppure per scioglimento dell’Associazione né per morte dell’associato, d’estinzione, di recesso o d’esclusione dall’Associazione può darsi luogo alla ripartizione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
3.6 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare,né per successione a titolo universale.
3.7 Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi sia all’atto dell’adesione iniziale sia dei successivi rinnovi.
4.1 possono far parte dell’Associazione tutte le persone, d’ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità, che accettano gli scopi fissati dallo statuto.
4.2 L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
4.3 Chi intende aderire all’associazione, deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.
4.4 Il Consiglio Direttivo entro due mesi esamina le domande presentate e dispone in merito all’accoglimento o meno delle stesse; in assenza di un provvedimento formale entro il termine predetto, la domanda si intende respinta.
4.5 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo.
4.6 Tutti i soci sono effettivi e come tali hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell’Associazione e sono a loro disposizione le strutture, i mezzi e le attività dell’Associazione: il tutto con le modalità e nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti d’uso interni vigenti.
4.7 I soci sono tenuti al versamento della quota annua, nella misura deliberata dal consiglio Direttivo.
4.8 Tutti i soci maggiorenni hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo ed hanno espressamente:
- a) il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;
- b) il diritto di voto per l’approvazione delle modifiche allo statuto e ai regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
- c) il diritto di voto per l’approvazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario annuale, nei tempi e modi stabiliti dallo Statuto;
- d) il diritto a concorrere alle cariche dell’Associazione tranne quelle onorifiche.
4.9 Tutti i soci sono tenuti a versare le quote associative e le somme integrative, così come deliberate dal Consiglio Direttivo, a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la produzione d’eventuali servizi forniti ai soci o a particolari categorie tra questi identificate.
4.10 La quota o contributo associativo, non è trasferibile né rivalutabile.
4.11 Rientra nei doveri di ciascun socio, tra gli altri, anche:
- a) sostenere e collaborare alle attività promosse dall’Associazione;
- b) partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal Consiglio Direttivo;
- c) tenere all’interno degli ambienti dell’Associazione il contegno più corretto sotto ogni aspetto, evitando atti contrari all’educazione e al decoro, non tenendo altri discorsi contrari ai principi morali;
- d) offrire volontariamente e a titolo gratuito la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al funzionamento dell’Associazione, secondo le necessità organizzative delle attività promosse.
4.12 I soci hanno facoltà, previa approvazione del Consiglio Direttivo, di raggrupparsi in sezioni ambientali o territoriali eleggendo nel proprio seno, sino a revoca, un loro rappresentante che potrà assumere deleghe scritte per rappresentarli in Assemblea. In nessun caso il capo sezione ambientale o territoriale potrà sostituire i soci nel godimento dei loro diritti.
4.13 Il capo sezione ambientale o territoriale, si farà carico di organizzare e coordinare il gruppo di soci di sua competenza, informarli delle decisioni deliberate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea, di facilitare lo scambio di comunicazioni e le informazioni riguardanti la vita e le attività dell’Associazione.
4.14 I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo tra quelle persone, che pur non avendone fatta richiesta, si sono distinte per la particolare affezione all’Associazione e l’impegno dimostrato nel sostenere gli scopi statutari. Non sono tenuti al pagamento di quote ma, altresì, non sono soggetti attivi o passivi nel corso delle votazioni dell’Assemblea.
5.1 Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedervi, con efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale tale comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo, nell’esaminare la richiesta, non ne accordi un minor termine.
5.2 Oltre al caso di rinuncia, i soci perdono la loro qualifica e decadono quando non provvedano al versamento delle quote associative annuali nei modi e nei termini previsti dal regolamento.
5.3 In presenza di gravi motivi il socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal giorno successivo alla comunicazione di tale decisione all’interessato. Tale comunicazione, deve contenere i motivi per i quali è stata deliberata e qualora l’escluso, non li condivida, può adire il procedimento arbitrale di cui al presente statuto.
6.1 L’Associazione ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio e alla reputazione della stessa.
7.1 Sono organi dell’Associazione:
- a) l’Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Presidente Onorario;
- e) il Padre Spirituale.
8.1 L’Assemblea dei soci è l’organo primario dell’Associazione. Le sue deliberazioni sono sovrane.
8.2 Essa è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano.
8.3 L’Assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto, ossia i maggiorenni in regola con il versamento delle quote.
8.4 Tali soci hanno tutti i medesimi poteri d’intervento e di voto, sia si deliberi in sede ordinaria sia straordinaria.
8.5 I componenti gli Organi direttivi hanno diritto di partecipare all’Assemblea ma senza diritto di voto qualora non in possesso dei requisiti di cui al terzo paragrafo del presente articolo.
8.6 L’Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento dal Vice presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona designata dagli intervenuti.
8.7 Il Presidente é assistito dal Segretario Generale.
8.8 Spetta al Presidente di costatare il diritto dei presenti a partecipare all’Assemblea e la validità della costituzione dell’Assemblea stessa.
8.9 L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno, entro e non oltre il 30 aprile.
8.10 L’Assemblea si intende convocata statutariamente, quindi senza necessità d’ulteriore comunicazione scritta, il primo giovedì del mese di marzo presso la sede sociale alle ore 17.00 in prima convocazione ed il primo venerdì del mese di marzo alle ore 17.00 in seconda convocazione, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che le è sottoposta. Sarà cura dei soci rendersi edotti delle questioni poste all’ordine del giorno.
8.11 L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti. L’avviso di convocazione, delle sole Assemblee straordinarie, deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione.
8.12 Le Assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e lo deliberi, o quando siano richieste, con domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, da presentarsi al Presidente; nel qual caso entro i quindici giorni dalla richiesta deve essere indetta l’Assemblea, da tenersi entro i successivi trenta giorni.
8.13 Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria, chiamata ad esprimersi su modifiche allo statuto, è necessaria la presenza almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
8.14 Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria, chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell’Associazione, è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno il cinquanta per cento degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
8.15 L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata mediante affissione d’apposito “Avviso di convocazione” in bacheca, presso la sede associativa, con almeno quindici giorni d’anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. Al fine di garantire l’effettività del rapporto associativo con adeguate modalità, deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleare assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.
8.16 L’Assemblea ordinaria:
- a) elegge ogni quinquennio i componenti il Consiglio Direttivo;
- b) annualmente vota il bilancio o consuntivo economico e finanziario;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e delibera sulle proposte d’adozione e modifica dei regolamenti;
- d) delibera sugli altri argomenti iscritti all’ordine del giorno.
8.17 L’Assemblea straordinaria:
- a) elegge, nelle ipotesi di vacanze previste dal presente Statuto verificatesi prima della fine del quinquennio del mandato, l’intero Consiglio Direttivo;
- b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- c) delibera sullo scioglimento dell’Associazione;
- d) delibera sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.
8.18 Per le elezioni delle cariche sociali è obbligatorio votare a scrutinio segreto.
8.19 Negli altri casi si vota normalmente per alzata di mano, salvo diversa determinazione dell’Assemblea.
9.1 Il consiglio direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente tutta l’attività associativa.
9.2 È composto da massimo cinque membri eletti dall’Assemblea tra i soci maggiorenni aventi diritto al voto, aventi un’anzianità associativa di almeno tre anni. Il Padre Spirituale e il Presidente Onorario possono essere convocati alle sedute del Consiglio Direttivo senza però diritto di voto.
9.3 Il Consiglio direttivo resta in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
9.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro quindici giorni dall’elezione assembleare, presieduto dal consigliere più anziano; in tale prima riunione ripartisce tra i suoi componenti le cariche di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario Generale e Coordinatore nazionale.
9.5 La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al Presidente e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base d’apposita deliberazione.
9.6 Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi, d’urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di questo ultimo alla prima riunione utile.
9.7 Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso d’assenza o impedimento ed agisce in sua vece per deleghe specifiche.
9.8 Il Tesoriere redige il libro delle entrate e delle uscite e custodisce il fondo comune.
9.9 Il Segretario Generale redige il verbale delle riunioni e costituisce l’archivio dell’Associazione.
9.10 Il Coordinatore nazionale è responsabile dell’organizzazione della vita associativa, dà esecuzione a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo in materia di rapporti con gli associati, gli Enti e le Istituzioni. In mancanza di tale figura le sue funzioni ricadono direttamente sul Presidente.
9.11 Il Consiglio Direttivo nomina i soci onorari tra quelle persone, che pur non avendone fatta richiesta, si sono distinte per la particolare affezione all’associazione e l’impegno dimostrato nel sostenere gli scopi statutari.
9.12 Il Presidente per l’esercizio delle sue funzioni, si avvale della Giunta Esecutiva, composta oltre che dal Presidente stesso, dal Vice Presidente, dal Tesoriere e dal Segretario Generale.
9.13 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni due mesi e, straordinariamente, quando il Presidente o un terzo dei Consiglieri ne chieda la convocazione. La riunione è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, o, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona designata dagli intervenuti.
9.14 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta di presenti. In caso di parità prevale l’opzione appoggiata dal Presidente.
9.15 Il Consigliere assente a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto e sostituito con il primo dei non eletti.
9.16 Al consiglio direttivo compete in particolare:
- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, di un rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente;
- b) la presentazione in tale occasione anche di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- c) l’attuazione delle linee programmatiche approvate dall’Assemblea;
- d) l’individuazione degli strumenti o dei servizi per la realizzazione dei fini istituzionali;
- e) la fissazione delle quote sociali;
- f) la proposta i modifica dello statuto, e la proposta di emanazione e di modifica degli eventuali regolamenti sociali;
- g) l’istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti negli organismi pubblici e privati, Federazioni ed Enti;
- h) la facoltà di nominare tra i soci, dei soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso.
9.17 Tutte le cariche associative sono onorifiche, non ne consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto, purché nell’ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.
10.1 Il Consiglio Direttivo decade:
- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei cuoi membri;
- b) per vacanze, per qualsivoglia causa, non contemporanee nell’arco del quinquennio della metà più uno dei suoi membri; fino al raggiungimento di tale limite, infatti ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti.
10.2 in queste ipotesi il Presidente o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere alla convocazione dell’Assemblea straordinaria entro quindici giorni, da celebrarsi nei successivi trenta, curando l’ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell’Assemblea straordinaria nei termini di cui sopra.
11.1 Il Presidente Onorario è eletto dal Consiglio Direttivo tra coloro che si sono distinti per la particolare affezione all’Associazione e l’impegno dimostrato nel sostenere gli scopi statutari.
11.2 Su mandato del Consiglio Direttivo il Presidente Onorario può rappresentare l’Associazione in occasione di manifestazioni culturali, eventi o incontri da analizzare volta per volta.
11.3 Il Presidente Onorario può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo su esplicito invito dello stesso ma senza diritto di voto.
11.4 Il Presidente Onorario resta in carica due anni ed è rinominabile.
11.5 Il Presidente Onorario viene iscritto d’ufficio nell’elenco dei soci onorari.
11.6 Il Presidente Onorario, al pari dei membri del Consiglio Direttivo non avrà diritto a emolumenti salvo eventuali rimborsi spese documentabili.
12.1 L’Associazione per mantenere la sua identità Cattolica e per meglio adoperarsi nella difesa della Cristianità e della Croce, si doterà di un Padre Spirituale. Tale figura verrà cooptata fra le gerarchie ecclesiastiche di Santa Romana Chiesa a discrezione del Consiglio Direttivo.
12.2 Il Padre Spirituale, al pari dei membri del Consiglio Direttivo non avrà diritto a emolumenti salvo eventuali rimborsi spese documentabili.
12.3 Il Padre Spirituale può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo su esplicito invito dello stesso ma senza diritto di voto.
12.4 Il Padre Spirituale resta in carica due anni ed è rinominabile.
12.5 Il Padre Spirituale viene iscritto d’ufficio nell’elenco dei soci onorari.
12.6 In caso di vacanza temporanea della carica del Padre Spirituale i suoi incarichi vengono ricoperti dal Presidente.
13.1 L’esercizio sociale coincide con l’anno solare e si chiude al 31 dicembre d’ogni anno.
13.2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio o consuntivo economico e finanziario dell’esercizio precedente, in termine utile in ogni caso per poi presentarlo all’Assemblea ordinaria dei soci, secondo quanto previsto dallo Statuto.
14.1 La durata dell’Associazione è illimitata.
14.2 lo scioglimento della stessa deve essere approvato dall’Assemblea secondo il modo e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.
14.3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.
14.4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
15.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irritale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo ove ha sede legale l’Associazione.
16.1 Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia d’associazione contenute nel libro I del codice civile.